un pò di storia

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Dirigenza Professioni Sanitarie – la storia di ieri – le evoluzioni – le aspettative

La nostra storia inizia 50 anni fà

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Tutto inizia da qui..

D.P.R. 27 Marzo 1969 n. 128 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri

Art. 44 - Personale dirigente e di formazione didattica

Il capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette dipendenze del direttore sanitario con il quale collabora per l’aggiornamento culturale e professionale del personale;

Ha compiti organizzativi e disciplinari per quanto riguarda il personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo assegnato ai servizi sanitari e per quanto riguarda l'andamento dei servizi sanitari ausiliari.

N.B. - Accesso Corso di  Infermiere Professionale con la  III Media

Solo con la L. 124/71 vengono previsti 2 anni di scuola media superiore e ammissione al 3° anno

Recepimento dell’accordo di Strasburgo (3 aa di Corso e ammissione anche alle donne)

 

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La pubblicazione della l. 833/78 obbliga una rivisitazione dello stato giuridico del personale

DPR 20 dicembre 1979, n. 761 - Stato giuridico del personale delle USL (pubblicazione 833/’78)

Tabella H - Profilo Professionale: - Personale con Funzioni Didattico-organizzative

Posizione funzionale: - Operatore Professionale Dirigente

19. Operatore professionale dirigente (responsabilità direzione didattica)

Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attività di formazione professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza.

Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.

A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale permanente.

Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.

(responsabilità nell’organizzazione)
Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.
Svolge funzioni di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
La successiva tabella “I” definisce l’articolazione per la professione infermieristica
Tabella I - Personale Infermieristico
- Operatore Professionale Coordinatore
- Operatore Professionale Collaboratore


In analogia, a seguito dell’approvazione delle l. 833/78 e dello stato giuridico del personale (DPR 761/79) viene definito il nuovo assetto del personale delle USL (riprendendo gli stessi contenuti del DPR 761/79)

D.P.R. 821/1984, - Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali (necessità a seguito dell’approvazione della l. 833/78)

Capo VII - Profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative

19. Operatore professionale dirigente.Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attività di formazione professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza. Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.

A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia

professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale permanente.

Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.

Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.

Svolge funzioni di didattica nonćhè attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare nonchè per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
 

 

Il Periodo delle grandi riforme

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1992 – 1993 LA RIFORMA DEL SSN (SCALFARO - AMATO – DE LORENZO – D’AVELLA)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 (+ D.Lgs. 517/93 +D.Lgs. 229/99)

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23/10/1992, n. 421.(G.U. Serie Generale , n. 305 del 30/12/’92)
Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato - 1° riconoscimento Dirigenza vera)

 

1994 - DM 739/94 e successivi - Approvazione Profili Professionali 
1999- L. 42/1999

  • Professione Sanitaria
  • Equiparazione ed equipollenza
  • Abrogazione Mansionari


2000 - L. 251/2000

  • Disciplina le professioni sanitarie (4 Classi). 
  • Attività su progetti e per obiettivi
  • Formazione Universitaria
  • Disattivazione Corsi Scuole Dirette Fini Speciali 
  • Modifica criteri di accesso alla carriera dirigenziale
  • Definizione del periodo transitorio

 

Sviluppi e contraddizioni 

1996 – Decreto MURST/Sanità: Diplomi Universitari

1999 – Decreto MURST: CL - LS - DS – DR

2001 – Decreto MURST: determinazione Classi di Laurea

2004 – Laurea Magistrale
 

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2001 – 2006 - IL “LUSTRO” DELLA RIFORMA DELLA FORMAZIONE

  • Laurea di I livello
  • Laurea Magistrale
  • Dottorato di Ricerca

 

… E LA DEFINIZIONE DELLA “FILIERA”

  • L. 43/2006

Nel contratto 8/6/2000 (firmato il 10/2/2004) viene di fatto riconosciuta la dirigenza delle professioni Sanitarie

 

 

CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SSN STIPULATO L’8 GIUGNO 2000

(firmato il 10 febbraio 2004)

CAPO III - Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Art. 41 - Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Norma programmatica

1. Le parti, con il presente contratto prendono atto che:

    • ai sensi dell’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale può essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
    • la medesima legge negli all’artt. 6 e 7 stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN;
    • la disciplina concorsuale sarà emanata con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti di accesso saranno analoghi a quelli previsti dall’art. 26 del d.lgs. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

 

2. Nel quadro di riferimento regionale richiamato dall’art.6, comma2, ultimo periodo della legge n. 251 del 2000 che prevede modifiche compensative delle dotazioni organiche, le aziende provvederanno all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative con le precisazioni di cui ai successivi commi.

3. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 è carico dei bilanci delle aziende, che vi provvederanno, nella propria autonomia decisionale, anche mediante trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigenti del ruolo sanitario secondo le precisazioni contenute nei commi 10 e 11 con l’entrata a regime del presente articolo. La trasformazione potrà riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del comparto che, nell’azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a seguito delle procedure concorsuali, con le conseguenze del già citato comma 10.

4. Nell’individuazione dei posti da trasformare nell’ambito della dirigenza sanitaria di cui all’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, le aziende dovranno tener conto della consistenza quantitativa dei profili di cui si rivede la dotazione organica nonché dei principi di proporzionalità e dei carichi di lavoro nell’area di attività e nella disciplina coinvolta nella trasformazione.

5. Gli oneri del comma 3, ai sensi dell’art. 53 del CCNL dell’8 giugno 2000, sono calcolati anche con riferimento al trattamento accessorio (condizioni di lavoro, retribuzione di risultato) spettante ai dirigenti di nuova assunzione e devono tener conto di quanto stabilito al comma 8 per la retribuzione di posizione minima contrattuale.

6. Gli oneri per l’istituzione della nuova figura dirigenziale sono, comunque, a totale carico dell’azienda ove non vi siano posti da trasformare perchè tutti occupati dai titolari ovvero nel caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento, siano state completamente utilizzate dall’azienda per la corresponsione delle voci retributive di pertinenza ovvero, infine, quando le condizioni operative del comma 4 non lo consentano .

7. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo:

  • dai CCNL del 5 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • dai CCNL dell’8 giugno 2000 (con particolare riferimento agli articoli da 26 a 34 relativi alla graduazione delle funzioni ed alle modalità di conferimento, revoca, conferma e verifica degli incarichi);
  • dal CCNL del 22 febbraio 2001 sull’impegno ridotto;
  • dal presente contratto.

8. In particolare, al dirigente di cui al comma 1, all’atto dell’assunzione e per il periodo di un quinquennio è attribuita la seguente retribuzione di posizione minima contrattuale:

Parte fissa: £ 2.000.000 ( pari a € 1.032, 91)

Parte variabile £ 4.087.000 (pari a € 2.100,76 )

Al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, la parte variabile della retribuzione passa a £. 9.102.000 (pari a € 4.700,79) , cui si aggiunge la maggiorazione di £. 2.900.000 (pari a € 1.497,73) prevista dall’art. 11, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico relativo alla presente area. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli artt. 3, 4 e 11, comma 4 del CCNL da ultimo citato.

9. Agli effetti dei commi 5e7, con l’entrata a regime del presente articolo, per i dirigenti di nuova istituzione, saranno formati appositi distinti fondi corrispondenti a quelli previsti per gli altri dirigenti sanitari dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL dell’8 giugno 2000, confermati dagli artt. 8 e 9 del medesimo contratto, relativo al II biennio economico,

10.Qualora per l’applicazione del comma 2 si proceda alla trasformazione dei posti della dirigenza sanitaria i fondi di cui al comma 9 saranno formati con le quote di trattamento economico provenienti dai fondi contrattuali relativi alla predetta dirigenza. Tali fondi saranno ridotti in misura corrispondente alle quote utilizzate, comunque non superiore ai minimi contrattuali da attribuire ai dirigenti di nuova istituzione. Le quote confluiranno nei nuovi fondi in base alla loro natura. I fondi saranno utilizzati con i tempi indicati nel comma 11. In ogni caso, ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000, ove le risorse derivanti dai fondi contrattuali interessati dalla trasformazione dei posti non garantissero la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 8 nonchè il pagamento del trattamento accessorio del comma 5, l’integrazione dei fondi di riferimento graverà sul bilancio delle aziende stesse. La parte variabile aziendale della retribuzione di posizione in relazione alla tipologia degli incarichi di cui all’art. 27 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 - conferibili dopo il quinquennio - dovrà essere calcolata sulla base della graduazione delle funzioni e finanziata con le metodologie di cui al citato art. 53.

11.Ove ricorra l’ipotesi del comma 10, la riduzione dei fondi ivi indicati decorrerà dalla data della effettiva assunzione in servizio dei nuovi dirigenti che, a regime, avviene con la stipulazione del contratto individuale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000. Nelle more della assunzione, le quote di risorse disponibili da trasferire nei nuovi fondi per effetto della soppressione dei posti - secondo le previsioni dell’atto di programmazione del fabbisogno aziendale - ove provenienti dal fondo di cui all’art. 50 del CCNL dell’8 giugno 2000 saranno provvisoriamente utilizzate nella retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti del ruolo sanitario dal cui fondo provengono, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 50.

12. Lo spostamento di risorse tra i fondi di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto delle relazioni sindacali previste dall’art. 4, comma 2, lettera B) punto 5 del CCNL dell’8 giugno 2000. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto dell’art. 6, comma 1 lettera C) del sopracitato CCNL.

13.Ove il regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 nulla preveda in proposito, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall’azienda nell’ambito di apposito atto di organizzazione, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi.

14. Le parti si danno atto che la disciplina di cui al presente articolo entrerà a regime al verificarsi delle condizioni dei commi 1, terzo alinea e 2, che renderanno possibile l’assunzione in via definitiva dei dirigenti di nuova istituzione secondo le esigenze programmate da ciascuna azienda.

 

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L’indennità di esclusività nasce nel 2005 (quando la dirigenza delle Professioni sanitarie era ancora “sperimentale”)

CCNL 3/11/2005 – Art. 36 - Indennità

1. L'indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all'art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.

2. L'indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure:

- Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52

- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni € 11.804,14

- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL - 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12

- Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 € 1.497,73

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

2007 / 2016 - UN DECENNIO DI GRANDI RIFORME (con il pesante coinvolgimento della Dirigenza delle Professioni Sanitarie nelle azioni di razionalizzazione richieste dai governi nazionali e regionali)

La Dirigenza delle Professioni Sanitarie entra “a regime” (ma con riconoscimenti e dignità significativamente diverse, soprattutto a livello economico (esclusione della esclusività), a fronte di un impegno pesantissimo, in applicazione degli indirizzi vincolanti delle nuove norme, con la massima attenzione alla garanzia dei servizi e alla assicurazione della continuità delle prestazioni e dell’assistenza

 

2008 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - AREA DIRIGENZA SANITA-RIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007

 

Art. 8 - Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

1. A seguito dell’adozione del DPCM 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall’art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.

2. Le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le Regioni possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell’art. 5 del presente contratto, indicando altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della copertura dei relativi oneri.

4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di conseguenza la struttura della retribuzione è quella di cui all’art. 33, comma 1, del CCNL 3.11.2005. Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l’indennità di esclusività.

5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui al comma 1, è quella stabilita dall’art. 44, comma 1, tavola C) del CCNL 3 novembre 2005, come rideterminata dall’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, II biennio economico e dall’art. 23 del presente contratto.

6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si applica quanto previsto dall’art. 52 del CCNL del 3 novembre 2005, come integrate dagli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 6.7.2006, II biennio per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e confermati dagli artt. 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.

7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.

8. Il presente articolo sostituisce l’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

 

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